Art. 2.

      1. L'articolo 2 della legge 13 febbraio 1953, n. 60, è sostituito dal seguente:

      «Art. 2. - 1. Fuori dei casi previsti nel primo comma dell'articolo 1, i membri del Parlamento non possono ricoprire cariche, né esercitare funzioni di amministratore, consigliere di amministrazione, presidente, liquidatore, sindaco o revisore, direttore generale o centrale, consulente legale o

 

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amministrativo con prestazioni di carattere permanente, in società o enti che gestiscano servizi di qualunque genere per conto dello Stato o della pubblica amministrazione statale, o ai quali lo Stato contribuisca in via ordinaria, direttamente o indirettamente, o che risultino vincolati con lo Stato per contratti di opere o di somministrazione, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica.
      2. L'ufficio di deputato o di senatore è incompatibile con le cariche di presidente, direttore generale, membro del consiglio di amministrazione, liquidatore, sindaco, revisore o consulente di enti, agenzie o società a prevalente partecipazione azionaria dello Stato o sottoposte alla sua vigilanza che abbiano come finalità la promozione delle attività produttive e delle politiche del lavoro e dell'occupazione, anche a sostegno delle regioni e degli enti locali.
      3. Sono altresì incompatibili con l'ufficio di deputato o di senatore le cariche e le funzioni di cui al comma 2 ricoperte o esercitate in società o enti ai quali sia affidata la gestione, anche mediante società controllate, di servizi pubblici locali in territori appartenenti a più regioni.
      4. Si applicano alle incompatibilità previste nel presente articolo le esclusioni indicate nel secondo comma dell'articolo 1».